STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TEAM OTC COMO

Art. 1 - Denominazione e sede

L’associazione sportiva ai sensi degli artt. 36 e ss. codice civile denominata : "TEAM OTC COMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

L’associazione ha sede in Faloppio (CO), Via Vittorio Veneto n. 12.

Art. 2 - Scopo

1. Essa ha lo scopo di sviluppare e diffondere lo sport e la cultura sportiva attraverso l’esercizio di attività sportive dilettantistiche ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre e/o team sportivi, nonché la promozione e l’organizzazione di eventi sportivi ed ogni altra attività che serve a diffondere la cultura e la pratica sportiva, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive del Coni, delle Federazioni e dei suoi Organi.

Sono compiti ordinari dell'associazione la proposta costante dello sport ai giovani e agli adulti, mediante formazione di squadre, la promozione e l'organizzazione di tale attività sportiva .

L'associazione è affiliata alle Federazioni degli sport che pratica.

L’associazione potrà liberamente praticare qualsiasi genere di attività sportiva riconosciuta dal Coni e affiliarsi alle relative Federazioni.

2. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

4. L'associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni a cui è affiliata e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'associazione inoltre s'impegna a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI.

5. Costituisce quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6. L’associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1.L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

a) soci onorari, che hanno avuto particolari meriti;

b) soci ordinari;

c) soci minorenni.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica nessuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione.

2. Sono tutti soci coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

3. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

7. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

. dimissione volontaria;

. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:

. l'assemblea generale dei soci

. il presidente

. il consiglio direttivo

. il collegio dei sindaci revisori (organo facoltativo).

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta dal Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Art. 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e con contestuale lettera  spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea a partire da un minimo di cinque eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Art. 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;

g) determinare l'importo delle quote associative;

h) il funzionamento tecnico ed organizzativo dell'associazione;

i) la nomina degli allenatori;

l) la redazione del regolamento di disciplina.

m) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20- Consiglio dei Sindaci Revisori

1. L'assemblea ordinaria nomina i Sindaci Revisori che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che possono

essere anche non soci. I Sindaci Revisori debbono controllare e rivedere i libri di amministrazione, nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con una relazione illustrativa. I Sindaci Revisori potranno essere inviati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo senza aver voto deliberativo.

Art. 21 - Il rendiconto

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Art. 22 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, da introiti da eventi sportivi e di eventuali sottoscrizioni.

Art. 24 - Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Como.

3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4. L'arbitrato avrà sede in Como, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva di appartenenza.

Art. 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.